Come sappiamo per le imprese minori che hanno deciso per il passaggio per il “regime per cassa” le rimanenze finali non concorrono a formare il reddito d’impresa ma è necessario annotare nei registri contabili le rimanenze finali, indicando le quantità,  i valori per le singole categorie di beni in giacenza  e i criteri di valutazione come per gli anni passati.

Le rimanenze finali al 31.12.2017  vanno indicate nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2018 nel rigo RG38 e tale dato ininfluente nei redditi servirà per il calcolo ai fini dell’applicazione degli studi di settore oppure, in caso di passaggio al regime contabile ordinario.

E’ stato pubblicato il 31 marzo 2018 in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo del 23.03.2018 in merito alle variazioni applicabili per gli studi di settore per il periodo di imposta 2017  e in particolare al dato delle rimanenze finali.

Lo scopo del decreto correttivo è quello di normalizzare il risultato di Gerico tenendo conto del nuovo criterio di cassa. Tale correttivo si applicherà solo per i contribuenti in contabilità semplificata (solo per gli  imprenditori e non per i professionisti), esclusi coloro che hanno optato per il regime della “registrazione”.

Anche se il provvedimento non lo afferma espressamente anche i contribuenti che hanno optato per l’applicazione del regime di cassa con la “registrazione” l’esito del calcolo degli studi di settore non potrà non tenere conto delle rimanenze finali e iniziali.

(articolo aggiornato al 6 aprile  2018)

Rimanenze finali per le imprese minori