Il “decreto dignità” convertito in Legge n. 96/2018 in vigore dal  12.08.2018, ha modificato le disposizioni in materia di redditometro:
Nello specifico l’articolo 10 del decreto legge 87/2018,  ha stabilito che:

  •  i decreti attuativi dell’accertamento sintetico (redditometro) devono essere approvati  soltanto dopo aver raccolto il parere dell’Istituto nazionale di statistica e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori “per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti”;
  • con effetto dall’anno di imposta in corso al 31.12.2016 è abrogato il decreto ministeriale del 16/09/2015, che disciplina l’accertamento sintetico del contribuente persona fisica sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo di imposta accertato. Le disposizioni del DM Economia 16.09.2015 cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015. Quindi per le annualità dal 2016 in poi l’utilizzo del redditometro è sospeso fino all’entrate in vigore del nuovo decreto attuativo.
  • L’abrogazione non opera per gli inviti ai fini dell’accertamento per gli anni di imposta fino al 31.12.2015.
  • In ogni caso non si applica l’abrogazione per gli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso di somme già versate.

(articolo aggiornato il 31 agosto 2018)

Redditometro: novità Decreto dignità