L’articolo 27 Del D.Lgs 36/2021 che regolamenta il settore professionistico sportivo prevede che il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, cioè prevalente e svolto in forma continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato; il  rapporto di lavoro si costituisce con la stipula di un contratto in forma scritta, secondo il contratto tipo predisposto dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

Viene considerato lavoro autonomo sportivo  quando vengono rispettati 3 requisiti:

  • attività svolta in singola manifestazione e/o più manifestazioni in un breve periodo di tempo;
  • sportivo non vincolato a sedute di preparazione o allenamento;
  • prestazione oggetto del contratto non superiore a 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese oppure 30 giorni ogni anno.

L’articolo 28 del D.Lgs 36/2021 che regolamenta il settore dilettantistico sportivo prevede che il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa quando vengono rispettati questi requisiti:

  • la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto sono previste dai regolamenti delle FSN, DSA e EPS.

E’ previsto anche per i professionisti dilettanti di una disciplina per i lavoratori sportivi subordinati come già previsto per il settore professionistico sopra riportato.

Le Associazioni sportive hanno diversi obblighi anche per  i lavoratori nel  settore dilettantistico che sono:

a) Comunicazioni dei dati relativi al rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS),

b) obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) in via telematica all’interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche,

c) emissione del prospetto paga in caso di compenso superiore a euro 15.000,00.

Per quanto riguarda le Collaborazioni coordinate e continuative amministrativo gestionale, previsto dall’art. 37 D.Lgs 36/2021, si applica l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata all’Inps e obbligo di iscrizione Inail. La qualifica del rapporto di lavoro, che può essere autonomo o subordinato, l’attività amministrativo-gestionale può essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa.

I Collaboratori che non vengono qualificati come lavoratori sportivi beneficiano comunque delle agevolazioni fiscali e contributive previste per il lavoro del settore dilettantistico.

 

(articolo aggiornato il 12.01.2023)

 

 

 

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO