Dal 2019 i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa o arti e professioni, possono accedere al regime agevolato FORFETTARIO a condizione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a Euro 65.000.

Tale regime non ha limiti di durata.
(Riferimenti normativi: art. 1, commi dal 54 al 89 Legge n. 190/2014; art. 1 commi dal 111 al 113 Legge n. 208/2018; art. 1, commi dal 9 al 11 Legge n. 145/2018; Circ. Ag. Entrate n. 6/E 2015; Ris. Ag. Entrate n. 67/2015 e Circ. Ag. Entrate n. 10/E 2016)

Soggetti interessati 
I soggetti che possono accedere al regime forfettario sono i contribuenti persone fisiche, che esercitano attività di impresa o arti e professioni.

Soggetti esclusi dal regime forfettario:
1. I soggetti persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, cioè le agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, le agenzie di viaggio, agricoli, agriturismo, commercio di fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, intrattenimento e giochi (art. 74 comma 6 DPR 633/72), rivalsa di beni usati, oggetti d’arte, rivendita di documenti di trasporto pubblico, vendita di sali e tabacchi e venditori a domicilio;
2. i soggetti non residenti, ad eccezioni di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio Italiano redditi per almeno il 75% del reddito complessivo;
3. i soggetti che cedono fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di messi di trasporto nuovi;
4. esercenti attività in società di persone, in associazioni, in imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società SRL i associazioni in partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa o professioni. Tale esercizio preclude l’accesso al regime forfettario se viene svolta contemporaneamente l’esercizio dell’attività;
5. persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Relativamente alla nozione di “rapporti di lavoro” (in corso o passati) sembrano interessati sia i rapporti di lavoro subordinato quanto le collaborazioni coordinate e continuative. Si segnala una diversa impostazione che era stata assunta al sopra indicato requisito della mera prosecuzione per la quale non si preclude l’applicazione del regime a forme di lavoro precario come ad esempio i contratti di lavoro a tempo determinato o i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale, quindi a parere della scrivente si ritiene che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo non superiore alla metà del triennio  antecedente l’inizio dell’attività, applicando la Circolare dell’Agenzia Entrate  n. 17 DEL 30.05.2012 e dalla Circolare n. 10 del 04.04.2016.

Requisiti
Il regime naturale forfettario è applicabile se è soddisfatto il requisito reddituale cioè che nel anno precedente non hanno compensi o ricavi superiori a euro 65.000.
Inizio attività
Per i contribuenti persone fisiche che intraprendono l’esercizio di impresa o di arti e professioni possono avvalersi del regime
forfettario comunicando nella dichiarazione di apertura di attività all’Agenzia delle Entrate di presumere di non superare
l’importo di euro 65.000 nel anno i ricavi o compensi ragguagliati al periodo di tempo.
UNICO REQUISITO CONTABILE
I contribuenti persone fisiche possono applicare il regime FORFETTARIO solo se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a € 65.000 ragguagliati ad anno. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività che diverse (che hanno codici attività ATECO 2007 diversi) si considera la somma dei ricavi e dei compensi delle due o più attività esercitate.
Non contano: 1. le spese sostenute per dipendenti, 2. il costo complessivo dei beni strumentali e 3. possono avvalersi di questo
regime anche chi ha percepito o percepisce redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000 (questi requisiti erano
richiesti nel FORFAIT fino al 2018).

REDDITIVITA’ PER CASSA
I contribuenti in regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività in base alla percentuale stabilita al codice ATECO dell’attività qui sotto riportata.

Tabella codici ATECO per regime forfettario
Gruppo di settore                                          CODICE ATTIVITA’ ATECO 2007                                         REDDITIVITA’

Industrie alimentari e delle bevande                           10-11                                                                                               40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio                 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9                 40%
Commercio ambulante di prodotti

alimentari e bevande                                                                    47.81                                                                                           40%
Commercio ambulante di altri prodotti                47.82 – 47.89                                                                                     54%
Costruzioni e attività immobiliari                          41 – 42 -43- 68                                                                                  86%
Intermediari del commercio                                                      46.1                                                                                        62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                  55- 56                                                                                    40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche,

sanitarie, di istruzione,                                                              64-65-66-(da 69 a 75)

finanziari e assicurativi                                            85 – 86 – 87 -88                                                                                     78%
Altre attività economiche                                       da 01 a 03) – (da 05 a 09) – (da 12 a 33)

altre attività economiche                               (da 35 a 39) – (da 49 a 53) – (da 58 a 63)

altre attività economiche                                         (da 77 a 82) – 84 – (da 90 a 99)                                                     67%

IMPOSTA SOSTITUTIVA 15%
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva (cioè che sostituisce l’ imposta sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l’Irap) pari al 15%.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER INIZIO NUOVE ATTIVITA’ 5%
Per favorire l’avvio di nuove attività per i primi 5 anni di attività si applica un’imposta sostitutiva ridotta al 5% se vengono rispettati i seguenti requisiti:
– Il contribuente non ha esercitato nei 3 anni precedenti (in base al calendario gregoriano) l’inizio dell’attività nessuna attività d’impresa o professionale anche in forma associata o familiare, escluso il caso in cui il contribuente abbia avuto un contratto di associato in partecipazione con apporto di solo lavoro né in caso di partecipazione ad una società inattiva;
– L’attività da esercitare non costituisce in nessun modo ad una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– Qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore al milite previsto per l’accesso al regime.

Esempio calcolo imposta sostitutiva:
Contribuente: Architetto/Medico libero professionista con compensi incassati di € 45.000

Il reddito lordo si calcola: Compensi € 45.000 x coefficiente di redditività 78% = € 35.100 reddito lordo
Il reddito imponibile si calcola detraendo dal reddito lordo contributi previdenziali pagati nell’anno:
€ 35.100 – € 5.000 = € 30.100 reddito imponibile
L’imposta sostitutiva dovuta è così calcolata: € 30.100 x 15% = € 4.515.

IMPRESA FAMILIARE
Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva si calcola sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, ed è dovuta interamente dall’imprenditore.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI I.V.A.
I contribuenti forfettari sui compensi o ricavi percepiti sono esonerati:
– da liquidazione e versamento I.V.A;
– dall’emissione di Fattura elettronica, salvo se emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione;
– dalla dichiarazione Esterometro;
– dalla procedura di “split payment”;
– dall’applicazione degli studi di settore e degli Indicatori sintetici di affidabilità (ISA).
I contribuenti forfettari hanno l’obbligo:
– di indicare in fattura o parcella la dicitura che si trova nel REGIME FORFETTARIO con indicazione della normativa di riferimento ovvero dei commi da 54 a 88 dell’art. 1 Legge 190/2014;
– di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat.
– di applicare l’IMPOSTA di BOLLO sulla fattura, attualmente nella misura di € 2, se l’importo della prestazione è superiore a €77,47;
– di versare l’IVA in relazione agli acquisti di beni Intracomunitari di importo annuo superiori a €10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del Reverse charge.

RITENUTA D’ACCONTO
I compensi o ricavi nel regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il contribuente quando rilascia la parcella o fattura deve indicare che si trova nel REGIME FORFETTARIO ed è esonerato dall’applicazione della ritenuta d’acconto in quanto soggetto a imposta sostitutiva.
I contribuenti forfettari non hanno nemmeno l’obbligo di operare le ritenute alla fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto di pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

SCRITTURE CONTABILI
Il contribuente che applica il regime FORFETTARIO è esonerato dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili.
Rimane l’obbligo di CONSERVARE le fatture o parcelle emesse, di conservare i documenti ricevuti e le bollette doganali.
Per gli acquisti in Reverse charge il contribuente forfettario deve emettere la fattura o integrare quella di acquisto applicando l’aliquota IVA e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il contribuente ha l’obbligo di predisporre la dichiarazione dei redditi, che deve essere presentata negli stessi termini e con le stesse modalità degli altri contribuenti persone fisiche che non si avvalgono del regime forfettario, così come previsto dal DPR 322/1998.
Il versamento della imposta sostitutiva scaturente dalla dichiarazione dei redditi va versata applicando le disposizioni in materia di versamento IRPEF.

DICHIARAZIONE IRAP
I contribuenti FORFETTARI sono esonerati dagli obblighi dell’applicazione IRAP.

(articolo aggiornato al 23 gennaio 2019)

REGIME FORFETTARIO 2019 (prima parte)