Gli under 36 con ISEE inferiore a 40.000 euro godono delle agevolazioni prima casa “giovani” sugli atti di acquisto immobiliare fino al 31 dicembre 2022 come previsto dall’art. 1 comma 151 lett. b) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

L’agevolazione consiste:
– nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili a IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
– nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
1. non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
2. abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Per poter applicare il beneficio previsto dall’art. 64 commi 6-10 del DL 73/2021 e prorogato dall’art. 1 comma 151 lettera b) legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022), devono sussistere, oltre alle condizioni sopra indicate, tutte le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa dalla Nota II-bis all’articolo n. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

La legge di bilancio 2022 estende il periodo di applicabilità del beneficio fino a fine 2022, consentendo l’applicazione dell’agevolazione agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2022. Oltre alla proroga al 31 dicembre viene prorogato  al 31 dicembre 2022 il termine per l’accesso “speciale” al Fondo di garanzia prima casa, previsto all’art. 64 comma 3 del DL 73/2021.
Il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’art. 1 comma 48 lett. c) della L. 147/2013 e attuato per mezzo del DM 31 luglio 2014 è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con la proroga in legge di bilancio, fino al 31 dicembre 2022, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale se vengono rispettati questi requisiti:

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– per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
– relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (ossia il rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d’acquisto dell’immobile) superiore all’80%.

 

(articolo aggiornato il 14 gennaio 2022)

Agevolazioni prima casa under 36 anno 2022