La  Legge di Bilancio 2022  (articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha prorogato, sulla falsariga di quanto già fatto dalla precedente legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), la possibilità di uscita dal mondo del lavoro con “Opzione donna” a tutte le lavoratrici che abbiano maturato specifici requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021.

La legge di Bilancio 2022 ha  prorogato  di un anno la sperimentazione di Opzione donna, confermando i requisiti pensionistici previgenti, quindi rimane la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che abbiano perfezionato, entro il 31 dicembre 2021, i seguenti requisiti:

  • anzianità contributiva minima di 35 anni;
  • età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Le istruzioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 169 del 13/01/2022  richiamano e completano quelle contenute nella circolare n. 11/2019 nonché nei messaggi n. 1551 del 16 aprile 2019 e n. 4560 del 21 dicembre 2021.

Lavoratrici beneficiarie

Destinatarie di Opzione donna sono le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome), in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Requisito anagrafico

Per accedere a Opzione donna le lavoratrici su indicate devono aver compiuto, al 31 dicembre 2021, 58 anni se dipendenti e 59 anni se autonome.

Pertanto, nel 2022, l’opzione è esercitabile dalle lavoratrici nate:

  • entro il 31 dicembre 1963 se dipendenti;
  • entro il 31 dicembre 1962 se autonome.

Non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Requisito contributivo

Sia le lavoratrici dipendenti sia quelle autonome devono inoltre aver maturato, sempre entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva minima di 35 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo l’INPS ha chiarito che:

⦁ sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità (dal calcolo vanno esclusi i contributi accreditati per malattia e disoccupazione o a questi equiparati ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico);

⦁ non è possibile cumulare i periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019.

Altri requisiti per la pensione

Per il conseguimento della pensione, è richiesto:

  • per chi è dipendente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • per chi è lavoratrice autonoma non deve invece necessariamente cessare l’attività svolta.

Particolarmente penalizzante inoltre è la previsione per cui alle lavoratrici madri che accedono ad Opzione donna non si applicano i benefici previsti dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che consente, per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, l’accredito figurativo di periodi di educazione e assistenza e dei figli fino al sesto anno di età.

Decorrenza della pensione

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se il trattamento pensionistico è liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se il trattamento è liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
  • a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022 per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) (articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

L’INPS ha chiarito che, per il 2022, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore:

  • al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2 gennaio 2022, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Le lavoratrici che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono comunque conseguire la pensione anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Importante: Calcolo della pensione

Il trattamento pensionistico Opzione donna è interamente calcolato con il sistema contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180).

(articolo aggiornato al 20 gennaio 2022)

OPZIONE DONNA NEL 2022